Obbligo formativo
L’articolo 7 del D.P.R. n.137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali in vigore dal 1° gennaio 2014 ha istituito l’obbligo dell’aggiornamento formativo. Gli iscritti, per acquisire crediti, possono frequentare qualsiasi iniziativa di proprio interesse, nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013 e modificato con regolamento n.13 del 15 luglio 2017.
Gli architetti iscritti all’Albo professionale hanno l’obbligo di conseguire un minimo di 60 crediti formativi professionali (cfp) per ogni triennio formativo, di cui 12 cfp relativi all’area discipline ordinistiche e deontologiche. I crediti formativi possono essere acquisiti mediante iniziative accreditate dagli Ordini e da molteplici attività come previste dalle Linee guida sulla formazione obbligatoria continua.
Coloro che non assolvono all’obbligo di aggiornamento commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell’art. 9 del Codice Deontologico. Al termine di ciascun triennio formativo, le posizioni che risultano irregolari vengono comunicate al Consiglio di disciplina per l’avvio delle procedure disciplinari.
È possibile, per chi avesse conseguito un numero di crediti maggiore dei 60 previsti, usufruire di quanto acquisito in più il triennio successivo sino ad un massimo di 20 (i crediti in più relativi all’area discipline ordinistiche e deontologiche saranno comunque commutati in ordinari)
Il Consiglio di questo Ordine ha determinato di aderire alla nuova piattaforma dedicata alla Formazione istituita dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C. a decorrere dal 1° gennaio 2022 per monitoraggio e gestione dei CFP degli iscritti agli Ordini d’Italia. L’accesso al portale del CNAPPPC avvien attraverso il seguente URL https://portaleservizi.cnappc.it