Il Consiglio nazionale si è recentemente espresso sull’argomento con nota Prot.0000841 del 12/07/2024 inviata al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Caserta, di cui si riporta il testo:

Competenze architetto iunior per funzioni di progettazione e DL fabbricato semplice
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Con riferimento al quesito posto, si segnala che numerosi sono i pareri del CNAPPC sull’argomento, cui si rinvia, e che confermano quanto segue.
Formano oggetto dell’attività professionale dell’architetto iunior, ai sensi dell’art. 16 comma 5 lettera a) del DPR 328/2001:
“1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.
Ai sensi del primo punto dell’art. 16 predetto, l’architetto iunior può assumere un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio; mentre, ai sensi del secondo punto dell’art.16, può svolgere direttamente ed autonomamente attività progettuale e/o direzione di lavori ma solo su costruzioni civili semplici e con l’uso di metodologie standardizzate.
In sostanza, l’architetto iunior ha la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione e il controllo di un architetto iscritto nella sezione “A” al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti; l’architetto iunior può svolgere l’attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le operepubbliche); può svolgere attività autonoma per le costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate.
Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.
Per le “costruzioni civili semplici”, nel concetto di “semplice”, manca ogni riferimento di ordine quantitativo, dovendo ritenersi quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, e dal materiale di costruzione, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.
In buona sostanza, la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate, e pertanto va valutata caso per caso mediante analisi del progetto.

 

18/7/2024