Di norma le stazioni appaltanti richiedono, in sede di Disciplinare di gara, la specifica relativa alla suddivisione delle competenze tra i partecipanti, Suddivisione che, in sede di certificazione della prestazione, viene effettuata in base agli importi delle categorie di lavoro: architettura, strutture, impianti meccanici, elettrici, geologia, ecc

Nel caso in cui ciò non sia avvenuto bisogna distinguere caso per caso, ad esempio se il Concorso è inerente a un progetto di restauro e l’RTP è composto da ingegneri, architetti, geologi, la categoria E.22, sempre a mo’ d’esempio, non può che essere attribuita alla figura dell’architetto e così via.

Quando non si sia stabilita una suddivisione e le prestazioni sono espletabili, senza distinzione, dai vari componenti del Raggruppamento, come per opere edili, strutturali ed impiantistiche (appannaggio sia di architetti che di ingegneri indifferentemente) l’importo globale delle opere non può essere, in ogni caso, attribuito e certificato,  ad ogni singolo componente ma suddiviso o in percentuali uguali o secondo scrittura privata tra i sodali che, su questo concordamento, potranno chiedere le diverse certificazioni alla stazione appaltante.

1/11/2023