Si richiama l’articolo 16 coma 5 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)

Art. 16.
Attivita’ professionali
(…)
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa:
(…)
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Ne deriva che tra le prestazioni professionali che il pianificatore Junior può rendere figurino le relazioni VAS e VIA, mentre non rientrano la presentazione di CILA – DOCFA, l’esecuzione di frazionamenti, accorpamenti catastali nè la redazione perizie valutative.

06/06/2024