11 Dicembre 2023

Riceviamo da Elio Caprì, Presidente dell’Associazione Regionale Liberi professionisti Architetti e Ingegneri, il commento che qui riportiamo in merito al recente recepimento, da parte della Regione Siciliana, del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 36/2023

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In data 20 ottobre 2023 sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è stata pubblicata la Legge 12 ottobre 2023 n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”

La revisione della Costituzione ha modificato l’art. 127, prevedendo che il ricorso di legittimità da parte dello Stato e delle Regioni per sollevare problemi di incostituzionalità riguardo leggi statali e regionali deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle leggi.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 5 dicembre 2023 a Palazzo Chigi; su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, nell’esaminare ventidue leggi regionali ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Siciliana n. 12 del 12/10/2023, recante “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”

Come già avvenuto con il precedente Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recepito con poche modifiche nella nostra Regione con l’art. 24 della Legge 17 maggio 2016 n.8, a seguito della pubblicazione del nuovo Codice, la nostra Regione lo ha recepito e, in questo caso, con non poche modifiche.
Rimanendo in attesa della pubblicazione di un testo coordinato da parte degli Uffici dell’Assemblea Regionale, si evidenzia che le modifiche apportate dalla Legge regionale di recepimento interessano soprattutto una riscrittura di alcune procedure già previste nella precedente Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Tutto l’articolo 1 composto da 15 commi, e cioè nove pagine della Legge su dodici pagine, tratta di tutte le modifiche apportate alla Legge 12/2011. Non si entra nel merito di tutte le modifiche apportate; ci sia consentito però evidenziare che al comma 11 viene interamente sostituito l’articolo 12 della Legge 12/2011 che prevedeva un Albo per i professionisti. Viene previsto un Albo Regionale dove sono iscritte le Imprese (così come previsto venti anni fa). Al comma successivo viene nuovamente istituito un Albo Unico Regionale per i professionisti e si rimanda ad un successivo decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico per l’avviso pubblico per la costituzione e l’iscrizione.
Sembra invece interessante quanto si è riusciti ad inserire all’art. 3 della Legge di recepimento in merito ai requisiti da richiedere ai professionisti per la partecipazione alle procedure di affidamento. Per i requisiti economico-finanziari il fatturato globale potrà essere dimostrato dal fatturato globale dei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni (nel testo nazionale sono previsti solo gli ultimi tre anni). Per i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dai servizi espletati negli ultimi dieci anni (anche in questo caso nel testo nazionale sono previsti solo gli ultimi tre anni).