10 Ottobre 2023
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha emesso la Delibera n.343, lo scorso 20 luglio 2023, di particolare importanza per tutti gli operatori, si intenda quindi non solo per i professionisti ma, anche e soprattutto per gli attori delle Stazioni appaltanti che potrebbero incorrere in attività non conformi alla normativa vigente.
L’ANAC infatti, in merito alla legge sull’equo compenso, pubblicata sulla G.U. in data 5 maggio 2023 ed entrata in vigore il successivo 20 maggio, così si esprime: “(…) dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento “, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.”. In caso contrario, secondo l’ANAC, non si giustificherebbe né la previsione – contenuta nell’art.3 della legge sull’equo compenso – della nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo, “né l’abrogazione dell’art.2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223 che aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime.”. Questo porta l’Autorità a concludere – nel caso di specie – che la disciplina contenuta nella legge n.49/2023, in quanto legge speciale, è destinata a prevalere su eventuali previsioni difformi della (antecedente) normativa di cui al d.lgs. n.50/2016 e che pertanto l’operato della stazione appaltante, in quanto non rispettoso della necessità di assicurare al professionista un compenso equo, non è conforme alla disciplina di settore.